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PEDIGREE
- Regolamento Libri Genealogici Italiani |
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IMPORTANTE
- Abbiamo inserito il "vecchio
regolamento" ancora ufficialmente
valido riguardante i Libri
Genealogici Italiani LOI e LIR, in
attesa del nuovo che presto l'ENCI
pubblicherà (ROI - RSR). Nel caso trovaste
riferimenti al ROI o al RSR in questa sezione
Pedigree del nostro sito consideratele ancora
come le vecchie sigle LOI e LIR. |
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Art.
1 – L’Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana (ENCI),
in virtù dell’art. 2 del proprio Statuto,
riconosciuto con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 533 del 20 Aprile 1960, ha
istituito i seguenti Libri genealogici:
a)
Libro Origini Italiano (LOI) -
futuro ROI
b)
Libro Italiani Riconosciuti (LIR)
- futuro RSR
Art. 2 – Ogni cane che viene registrato
nel LOI o nel
LIR
deve avere un proprio nome individuale di una
sola parola; in caso di ripetizione dello stesso
nome, per cani della medesima razza, varranno
per la sua distinzione il numero d’iscrizione.
Solo in via eccezionale potrà essere accettata
l’iscrizione al LOI
o al LIR
di cani con nome
composti da due o più parole quando queste
siano assolutamente indispensabili per dare un
significato al nome. Il nome del cane potrà
essere accompagnato solo dalla denominazione
dell’affisso allorché questo gli competa ai
sensi e per gli effetti del presente regolamento
(vedi art. 22 e successivi).
L’ENCI
potrà rifiutare la denominazione di un cane
ogni qualvolta lo reputi opportuno.
Il nome di un cane iscritto nel LOI
o nel LIR,
così come risulta sul certificato
d’iscrizione, non dovrà mai subire
modificazioni di sorta anche in caso di
cessioni.
Art. 3 – Ogni cane iscritto al LOI
o al LIR
dovrà figurare di
un unico proprietario la cui firma per l’ENCI
è l’unica valida agli effetti delle
successive iscrizioni dei suoi discendenti.
Qualora proprietario di un cane risultasse un
Ente od una Società – purché questa sia
costituita da due o più persone insieme
associate nel possesso del cane – l’ENCI
riconoscerà valida solo la firma di colui che i
legali Dirigenti dell’Ente o della Società
proprietari, o i singoli componenti di questa,
gli avranno preventivamente designato con atto
scritto a rappresentarli.
A tale scopo tutti i proprietari di cani
iscritti nel LOI
e nel LIR
ed i rappresentanti
degli Enti o Società proprietarie dovranno
depositare presso la Sede dell’ENCI
il
facsimile della propria firma che farà testo in
ogni caso di contestazione.
Art. 4 – Proprietario del cane è colui
che ne ha la disponibilità assoluta ad ogni
effetto. Il primo proprietario viene registrato
come tale sul Certificato
d’Iscrizione; ogni successivo
trasferimento di proprietà deve risultare sullo
stesso certificato ed è valido solo se firmato
dal proprietario cedente con l’indicazione del
nome, cognome ed indirizzo del nuovo
proprietario e se è vidimato dall’ENCI.
Art. 5 – Allevatore di un cane, ai soli
effetti dei Libri genealogici, è considerato
colui che figura proprietario della madre al
momento della monta di questa.
A tutti gli altri effetti sono considerati
allevatori solo le persone che risultano
titolari, ai sensi dell’art. 22 e
successivi, di un affisso riconosciuto. |
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Art.
6
– Il Libro Origini Italiano (LOI) è il
registro nel quale vengono iscritti i cani di
puro sangue ed annotati i dati genealogici,
somatici e segnaletici che ad essi si
riferiscono.
Art.
7
– Possono essere iscritti al LOI:
a)
i cani nati in Italia da genitori
iscritti al LOI. Le fattrici importate in Italia
devono essere trasferite al LOI su presentazione
del documento di origine estero. Se invece il
padre dei cani da iscrivere nel LOI si trovasse
all’estero, essendo di proprietà di persona
residente fuori dall’Italia, dovrà esserne
documentata la genealogia attraverso il relativo
certificato d’iscrizione in un registro
riconosciuto dalla FCI
o da una copia ufficiale di tale documento, e
non sarà necessaria la sua trascrizione al LOI;
b)
i cani provenienti dall’estero e
passati in proprietà di italiani, purché già
iscritti in un libro genealogico straniero
riconosciuto dalla FCI
come equivalente al LOI italiano, e la cui
iscrizione e relativo passaggio di proprietà
siano documentati dal relativo Certificato
ufficiale d’iscrizione;
c)
i cani la cui ascendenza di almeno tre
generazioni sia documentata dall’iscrizione al
Libro Italiano Riconosciuti (LIR) e che
abbiano conseguito in Esposizione riconosciuta
la qualifica di almeno Molto
Buono (MB) in
classe singola od il Certificato di Tipicità
(CT) in classe LIR; e ciò ai sensi
dell’art. 11 del presente regolamento;
d)
i cani delle razze tipiche italiane, già
iscritti nel LIR, se proclamati Campioni
di Bellezza, acquistano il diritto di essere
iscritti nel LOI.
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Art.
8
– Il Libro Italiano Riconosciuti (LIR)
è il registro nel quale vengono iscritti i cani
dei quali non risulti l’origine impura e che
rivelano caratteri di tipicità tali da farli
ritenere di pura razza, nonché i cani
provenienti dall’estero e già iscritti in un
libro genealogico straniero riconosciuto come
equivalente al LIR. Per le iscrizioni nel LIR
valgono le norme dettagliate negli articoli
seguenti.
Art. 9 – I cani delle razze italiane ed
estere, senza distinzione di sesso, possono
essere iscritti nel LIR come capostipiti,
allorché:
1) non
esista alcun veto deliberato dal Consiglio
Direttivo dell’ENCI
su richiesta della
rispettiva associazione specializzata di razza.
2)
Abbiano conseguito nella classe LIR di
una Esposizione
Canina riconosciuta dall’ENCI,
un Certificato di Tipicità (CT).
Inoltre
per le razze sottoposte in Italia a prove di
lavoro, l’iscrizione dei capostipiti al LIR è
subordinata al conseguimento da parte dei
soggetti iscrivendi di un Certificato di
Qualità Naturali (CQN) o anche di
una qualifica di almeno Buono
(B) in prova riconosciuta dall’ENCI
alla quale essi potranno concorrere “sub
conditione” dietro presentazione, da parte del
loro conduttore, di apposita autorizzazione
scritta rilasciate dall’ENCI
stesso.
Art.
10
– Le fattrici di razza estera, iscritte nel
LIR, potranno ottenere l’iscrizione dei propri
figli nel LIR, solamente se lo stallone col
quale sono state accoppiate è registrato nel
LOI o in un Libro estero equivalente
riconosciuto dall’ENCI.
Per l’iscrizione dei figli dei maschi di razza
estera iscritti nel LIR occorrerà invece che la
fattrice sia registrata nel LOI o in un Libro
estero equivalente riconosciuto dall’ENCI.
Solamente i cuccioli di razze tipiche italiane
potranno essere iscritti nel LIR anche se figli
di due soggetti entrambi iscritti nel LIR.
Art. 11 – I soggetti di qualsiasi razza
– italiana e non – e di qualsiasi sesso
discendenti da almeno tre generazioni complete
registrate nel LIR possono ottenere il passaggio
di iscrizione nel LOI, purché abbiano
conseguito il CT nella classe LIR oppure
la qualifica di Molto
Buono (MB) in un'altra classe di
una Esposizione
riconosciuta dall’ENCI.
Qualora il rilascio del CT fosse negato
dalla Giuria ad un cane presentato per il
passaggio di iscrizione al LOI, tale soggetto,
pur conservando l’iscrizione al LIR, non potrà
più ripetere il tentativo; sul suo Certificato
d’iscrizione al LIR, che va presentato alla
Giuria stessa prima dell’esame, verrà
annotata a cura di quest’ultima che il cane
non è stato abilitato per la registrazione LOI.
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| Iscrizioni
nel LOI e nel LIR |
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Art.
12
– Chi intende iscrivere cani nel LOI e nel LIR
deve farne domanda all’ENCI
compilando appositi moduli che verranno forniti
su richiesta degli Interessati, dall’ENCI
stesso o dalle sue Delegazioni periferiche.
Tali moduli, dettagliatamente compilati e
firmati dai Richiedenti, debbono essere
inoltrati alla Sede Centrale dell’ENCI
per il tramite delle Delegazione di questo
ultimo, competente sul territorio del quale è
nata e trovasi la cucciolata. Tale Delegazione
è autorizzata ad eseguire opportuni controlli
ed è tenuta ad esprimere il proprio parere
all’ENCI sulle domande d’iscrizione a questo
inoltrate.
Gli accertamenti riguardanti denunce provenienti
da Province o Regioni nelle quali non esistono
organi periferici funzionanti dell’ENCI ,
saranno svolti direttamente da quest’ultimo
con i mezzi che riterrà più opportuni.
Garanti della veridicità delle dichiarazioni
rilasciate e delle denunce eseguite restano
comunque sempre i firmatari delle medesime; l’ENCI
controlla e fa controllare, nei limiti delle
proprie possibilità, l’esattezza delle
dichiarazioni ricevute ma, anche accogliendole,
non ne assume alcuna responsabilità.
E’ in facoltà dell’ENCI di imporre
l’obbligo, anche a titolo sperimentale, della
punzonatura dei cani da iscrivere nel LOI e nel
LIR.
Ove la punzonatura dei cuccioli fosse stabilita
dal Consiglio Direttivo dell’ENCI essa, nei
termini deliberati dal Consiglio Direttivo,
diverrà elemento obbligatorio ed indispensabile
per l’iscrizione ai Libri genealogici, con la
sola eccezione
dei cani importati e per quelli proposti
per l’iscrizione al LIR. La modalità
e la decorrenza della punzonatura dei
cuccioli saranno stabiliti del Consiglio
Direttivo.
L’ENCI si riserva tuttavia il diritto
insindacabile di procedere in ogni momento
all’annullamento di qualsiasi già eseguita
iscrizione qualora gli risultasse che questa è
stata ottenuta con documentazioni non regolari
oppure non rispondenti a verità. Contro i
responsabili di falsa denuncia l’ENCI
potrà anche agire disciplinarmente e per via
giudiziaria.
Art.
13
– Le iscrizioni dei cani nei libri genealogici
LOI e LIR possono essere fatte per cucciolata o
singolarmente. |
| Iscrizioni
per cucciolata |
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Art.
14
– L’iscrizione per cucciolata riguarda
tutti i soggetti di una cucciolata nati in
Italia da un accoppiamento tra cani iscritti.
Essa si svolge in due tempi, attraverso due
denunce successive compilate su appositi
moduli (Mod. A e Mod. B) e con le
seguenti modalità:
A)
Denuncia di monta e di nascita, da
compilarsi a cura dell’allevatore e da
inviarsi all’ENCI attraverso la competente
Delegazione entro 25 giorni
dalla data della nascita dei cuccioli. Con
tale denuncia, che va redatta sul Mod. A,
vengono notificati all’ENCI:
a)
i
nomi dei genitori dei cuccioli, la loro razza,
il loro numero d’iscrizione in un Libro
genealogico, nonché i nomi dei rispettivi
proprietari;
b)
la data in cui avvenne
l’accoppiamento;
c)
il numero ed il sesso dei cuccioli, di
quelli ancora viventi e di quelli
eventualmente nati morti o deceduti prima
della denuncia;
Tale
denuncia deve essere firmata anche dal
proprietario dello stallone il quale così
testimonia dell’avvenuto accoppiamento del
proprio cane con la madre dei cuccioli
denunciati e possibilmente conferma anche il
numero dei cuccioli nati e viventi.
Quando lo stallone fosse un cane iscritto in
un Libro genealogico estero, occorre
documentare anche la genealogia ad almeno sino
ai terzi ascendenti (genitori, nonni e
bisnonni) attraverso la presentazione del suo
certificato d’iscrizione o di una copia
ufficiale di questo.
B)
Descrizione e domanda d'iscrizione dei
singoli cuccioli che va inviata all’ENCI
a cura dello stesso Allevatore che ha in
precedenza denunciato la nascita della
cucciolata, entro quattro mesi dalla nascita.
Tale domanda, da redigersi sul Mod. B e
da inviarsi all’ENCI per il tramite delle
competente Delegazione deve contenere:
a)
i nomi da imporre ai cuccioli;
b)
la precisazione, per ciascuno, del
colore e delle macchie del mantello nonché
gli eventuali segni particolari; tra questi
sono compresi anche il numero e gli altri dati
impressi su un orecchio o su una coscia del
cucciolo mediante punzonatura;
c)
i nomi e gli indirizzi delle persone
alle quali i cuccioli fossero stati nel
frattempo eventualmente ceduti.
Tutti
i cuccioli elencati e descritti nel Mod. B
debbono essere contemporaneamente iscritti nel
LOI
o nel LIR. I cuccioli eventualmente
esclusi dall’Allevatore nel modulo di
denuncia di nascita (Mod. A) o non
compresi successivamente nella domanda
d’iscrizione (Mod. B) non potranno più,
per nessuna ragione, essere iscritti in
futuro.
Art.
15
– Ad insindacabile giudizio dell’ENCI
potranno essere accolte domande anche dopo i
termini stabiliti purché preventivamente
vistate dall’organo periferico nella cui
giurisdizione risiede il richiedente.
L’accettazione di tali domande ritardate
deve tuttavia avere sempre carattere
eccezionale.
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Art.
16 – L’iscrizione singola di un cane
nel LOI
riguarda un solo soggetto e può
essere eseguita dall’ENCI
solo se si riferisce:
a)
a cani importati in Italia e già
iscritti nel Paese di origine in un registro
genealogico ufficiale riconosciuto dalla FCI;
b)
a cani nati in Italia e già iscritti
nel LIR
discendenti di almeno tre generazioni
iscritte in tale registro e in possesso dei
titoli indicati nell’art. 7 cap. c);
c)
a cani di razza italiana iscritti nel LIR
con meno di tre generazioni, che siano
stati proclamati Campioni
Italiani.
La
domanda d’iscrizione singola deve essere
avanzata all’ENCI
a cura di Colui che risulta proprietario del
cane da iscrivere, e va redatta su apposito
unico modulo che l’ENCI stesso o le sue
Delegazioni forniranno su richiesta
dell’interessato. Essa deve contenere le
seguenti indicazioni:
a)
razza, nome, sesso, data di nascita del
soggetto iscrivendo (i cani importati sono
esclusi dall’obbligo della punzonatura);
b)
la descrizione precisa del colore e
delle macchie del mantello e dei segni
particolari che valgono ad identificare il
cane;
c)
i nomi ed i numeri d’iscrizione nei
libri genealogici dei suoi genitori;
d)
il nome dell’Allevatore;
e)
eventuali dati relativi alla
punzonatura di cui all’art. 12.
Tale
domanda deve essere inoltre accompagnata dalla
fotografia in duplice copia e ripresa da un
lato del cane iscrivendo (ripresa da due lati
qualora trattasi di soggetto con mantello a
macchie).
Per i cani provenienti dall’estero è già
iscritti in un Libro genealogico straniero
riconosciuto dall’ENCI
è sufficiente che la domanda sia accompagnata
dal Certificato Ufficiale d’Iscrizione nel
Libro genealogico del Paese di origine dal
quale risulti l’avvenuta cessione
all’attuale proprietario, nonché dalle
fotografie del soggetto da iscriversi.
Per i cani da iscriversi come capostipiti nel LIR
e per quelli da trasferirsi dal LIR
al LOI
occorrono invece i documenti previsti dagli articoli
9, 10 e 11 del presente regolamento, nonché
le fotografie del soggetto.
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Art.
17 – Quando un cane viene registrato nel LOI, l’ENCI
rilascia uno speciale certificato
d’iscrizione, in un unico esemplare dal quale
risultano oltre al numero con il quale esso è
stato registrato, anche i dati relativi al cane
– nome, numero d’iscrizione nel libro
genealogico, razza, sesso, data di nascita,
eventuale numero della punzonatura, nomi e
numeri d’iscrizione dei genitori – nonché i
nomi con gli indirizzi dell’allevatore e del
proprietario.
Il LOI
è suddiviso in gruppi di razze ognuno
contrassegnato da una sigla differente.
La divisione del LOI
è la seguente:
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| 1°
GRUPPO - Cani da Pastore |
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GT |
Pastori
tedeschi |
|
GS |
Pastori
scozzesi |
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GI |
Razze
italiane da pastore |
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GB |
Pastori
Belgi e altre razze da Pastore |
| 2°
GRUPPO - Guardia, Difesa, Utilità |
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BX |
Boxer |
|
DS |
Dobermann |
|
DS |
Riesenschnauzer |
|
AG |
Shnauzer |
|
AG |
Alani |
|
AG |
Mastini
Napoletani |
|
DS |
San
Bernardo |
|
DS |
Terranova |
|
DS |
Rottweiler |
|
TC |
Razze
nordiche, da traino e Bulldog |
| 7°
GRUPPO - Cani da Ferma |
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CI |
Razze
Italiane da ferma |
|
CE |
Razze
continentali estere da ferma |
| 8°
GRUPPO - Razze Britanniche |
|
PT |
Pointers |
|
ST |
Setters |
|
RC |
Spaniels
e Retrievers |
| 9°
GRUPPO - Cani da Compagnia |
|
BR |
Barboni |
|
AG |
Dalmati |
|
AG |
Chow
Chow |
|
VC |
Altre
razze da compagnia |
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Il
numero di iscrizione di ogni cane nel LOI
è
preceduto dalla sigla corrispondente alla razza
o al sottogruppo. Anche per i cani registrati
nel LIR, l’ENCI
rilascia un certificato d’iscrizione.
Art.
18 – Il proprietario di un cane iscritto
al LOI
o nel LIR
deve controllare se tutti i
dati registrati nel Certificato d’iscrizione
corrispondono esattamente a quelli dei soggetto
posseduto. In caso di irregolarità egli dovrà
notificarlo immediatamente restituendo il
certificato all’ENCI
il quale si riserva di modificare le annotazioni
oppure sostituire il documento.
Non sono ammesse correzioni né cancellature sui
certificati d’iscrizione se non eseguite
dall’ENCI e convalidate con il timbro sociale
. I certificati sui quali fossero state
apportate correzioni o cancellature non
convalidate dall’ENCI debbono essere
considerati nulli.
I Certificati d’iscrizione al LOI
o al LIR
non
forniscono alcuna garanzia per ciò che riguarda
i pregi ed i difetti dei cani iscritti. Qualora
dovesse apparire che uno o più soggetti di una
cucciolata risultassero privi dei caratteri di
tipicità della razza sotto la quale i genitori
erano stati iscritti, l’iscrizione ai Libri
genealogici dell’intera cucciolata può essere
rifiutata dall’ENCI che si riserva sempre
anche il diritto di rifiutare l’iscrizione nei
propri libri genealogici dei discendenti di cani
che, già iscritti, avessero posto in evidenza,
nel corso del loro sviluppo, caratteristiche
tali che dimostrano chiaramente che le loro
origini non sono pure. In tali casi l’ENCI
porrà, a fianco dell’iscrizione nel LOI
o nel LIR
di tali cani la nota: “escluso dalla
riproduzione” e ne darà notizia ai rispettivi
proprietari.
Art.
19 – Il proprietario di un cane registrato
nel LOI
o nel
LIR
è tenuto a denunciare all’ENCI
la morte o lo smarrimento indicandone la data.
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Art.
20 – Nel caso di smarrimento o di
distruzione di un certificato l’ENCI
potrà rilasciare il duplicato su richiesta di
colui che risulta proprietario del cane anche
dalle registrazioni sui libri genealogici. Tale
richiesta dovrà formare oggetto di
pubblicazione sul periodico “I nostri cani”.
Il duplicato verrà emesso solo se non siano
intervenute opposizioni entro trenta giorni da
tale pubblicazione.
Qualora il certificato originario, dichiarato
smarrito o distrutto, venisse in seguito
rintracciato e comunque risultasse ancora
esistente, l’ENCI dichiarerà nullo il
duplicato che dovrà essergli restituito dal
possessore.
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Art.
21 – Il trasferimento di proprietà di un
cane risulta dalla girata apposta sul Certificato
d’Iscrizione al LOI
o al
LIR
sottoscritta
dal proprietario cedente a favore del cessionario,
debitamente vidimata e registrata dall’ENCI;
in mancanza di tale registrazione, agli effetti
del
LOI
e del
LIR
il passaggio di proprietà è
come non avvenuto.
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Art.
22 – Per affisso si intende la denominazione
di un allevamento destinato a distinguerne i
prodotti. Esso precede o segue il nome individuale
di un cane proveniente da una fattrice della quale
il titolare dell’affisso risulta proprietario.
La Federazione Cinologica Internazionale (FCI)
presiede alla concessione e alla registrazione
degli affissi i quali pertanto hanno valore in
tutti i Paesi aderenti alla FCI
stessa.
L’ENCI
e le Società federate nella FCI
riconoscono
reciprocamente gli affissi registrati da ciascuno
di essi e si impegnano a non concedere l’uso di
un affisso a persone residenti in un paese diverso
dal proprio e rappresentato nella FCI. Questa cura
la tenuta di un Repertorio Internazionale degli
Affissi nel quale sono state registrati tutti
gli affissi da essa autorizzati nel mondo.
Art.
23 – Per presentare domanda di concessione
di affisso in Italia il richiedente dovrà:
a)
risultare proprietario da almeno un anno di
due fattrici della medesima razza;
b) aver
prodotto 2 cucciolate, della stessa razza delle
fattrici di cui al punto a), nate almeno un anno
prima della richiesta di affisso;
c) aver
partecipato a manifestazioni a carattere nazionale
ed internazionale riconosciute dall’ENCI
conseguendo, con i propri soggetti, qualifiche di
almeno “Molto
Buono”.
Alla
domanda di affisso dovranno essere allegate:
-
fotocopie dei certificati genealogici delle
2 o più fattrici del richiedente;
-
elenco delle qualifiche ottenute dai
soggetti di proprietà del richiedente con
l’indicazione delle manifestazioni in cui le
stesse sono state acquisite.
La
domanda di concessione di affisso deve essere
rivolta all’ENCI per iscritto e deve indicare il
nome dell’affisso desiderato. Oltre a questo
debbono essere segnalati in ordine di preferenza
altri due nomi anch’essi accettabili dal
richiedente e che l’ENCI
e la FCI
sono autorizzati a rilasciare qualora il preferito
non dovesse, per qualsiasi motivo, essere
concesso.
E’ facoltà insindacabile dell’ENCI di
pronunciarsi sulla domanda di concessione di
affisso e quindi di accogliere o di respingere la
domanda stessa oppure di proporre la scelta di un
affisso diverso da quello richiesto per evitare
omonimie o per altri motivi.
Allorché un affisso sia stato accettato dall’ENCI
questo dovrà curarne la registrazione presso la FCI
che ha anch’essa la facoltà di rifiutarlo o di
richiederne la sostituzione con altra
denominazione.
Art.
24 – La concessione di un affisso è
personale e vitalizia.
L’affisso, allorché sia stato autorizzato e
concesso, può servire a designare cani di razze
anche diverse purché allevati dallo stesso
concessionario. Esso non potrà mai essere
modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad
altro allevatore; in caso di morte del titolare la
concessione decade, ma il medesimo affisso non
potrà essere concesso ad altra persona che dopo
dieci anni, fatta eccezione per gli eredi
legittimi del titolare defunto, ad uno dei quali
soltanto il Consiglio Direttivo potrà concedere,
a suo insindacabile giudizio, il diritto di
subentrare nell’uso dell’affisso purché il
richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità
di erede, dia affidamento di voler continuare
l’allevamento.
Il titolare di un affisso ha la facoltà di
associare nell’allevamento il coniuge o il
discendente o il collaterale di I grado in linea
retta o il genero (o la nuora) sempre che questi
abbia raggiunto il 18° anno di età.
Ciò potrà avvenire con delibera insindacabile
del Consiglio Direttivo dell’ENCI
a seguito di richiesta scritta inoltrata
dal titolare dell’affisso e vistata per
accettazione dell’associando.
La rappresentanza a tutti gli effetti di tale
associazione spetta al titolare originario
dell’affisso.
Il contitolare così associato subentrerà
automaticamente nella titolarità dell’affisso
stesso sia in caso di premorienza
dell’associante sia in caso di rinuncia da parte
di quest’ultimo. L’associato potrà presentare
all’ENCI
domanda per divenire socio individuale.
Art. 25 – Agli Enti o società praticanti
l’allevamento dei cani ai sensi dell’art. 3,
non potrà mai essere consentito l’uso di un
affisso del quale è concessionario uno dei Soci;
né questi potranno servirsi, per i cani da essi
personalmente posseduti, dell’affisso concesso
alla Società o Ente di cui sono componenti.
Quando una società è formata fra due o più
persone per l’allevamento in comune essa, fermo
restando quanto è precisato nella prima parte del
presente articolo, continuerà a sussistere finché
non venga comunicato all’ENCI
lo scioglimento, oppure finché due dei suoi
fondatori ne faranno parte, anche se uno o più
membri si fossero ritirati, oppure se questi
fossero stati sostituiti da altre persone, oppure
se il numero degli associati fosse stato
aumentato.
Art.
26 – E’ vietato l’uso di un affisso che
non sia stato autorizzato dall’ENCI
e registrato della FCI;
è vietata altresì la concessione di due o più
affissi alla stessa persona o al medesimo Ente o
Società. L’assoluta proprietà e l’esclusivo
diritto di valersi di un affisso sono riservati
soltanto a
chi – persona, ente o società – ne abbia
ottenuta la regolare concessione.
Art. 27 – I cani importati in Italia, e
già iscritti in un libro genealogico straniero
riconosciuti dall’ENCI,
conservano il loro affisso d’origine con il
quale verranno anche registrati nel LOI
e nel LIR
ma non potrà mai il loro nome essere accompagnato
da quello dell’affisso di cui è titolare il
nuovo proprietario.
E’ comunque sempre vietato attribuire un affisso
a un cane proveniente da un altro allevamento,
anche se il titolare di quest’ultimo ne sia
sprovvisto o non intenda avvalersene.
Art.
28 – Un cane non potrà mai portare altro
affisso che quello del proprietario della fattrice
al momento della monta.
Art.
29 – I detentori di affisso riconosciuto
dovranno tener compilato e aggiornato il Libro
di Allevamento, registrato e vidimato prima
dell’uso dall’ENCI.
Tale libro dovrà essere del tipo approvato
dall’ENCI il quale lo fornirà, dietro
pagamento, ai titolari di affisso che ne facciano
richiesta.
Art.
30 – È in facoltà del Consiglio
Direttivo dell’ENCI
di sospendere e di revocare, con provvedimento
motivato, la concessione di affisso già
autorizzato e di vietarne l’uso. |
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Art.
31 – Per sovrintendere alla iscrizione dei
cani nel LOI
o nel
LIR
e per curare che vengano
osservate le norme contenute nel presente
regolamento, il Consiglio Direttivo dell’ENCI
si avvale del Comitato Tecnico dei Libri
genealogici, presieduto da un Consigliere
dell’ENCI; tale Comitato ha il compito di
interpretare il regolamento stesso e di
pronunciarsi su tutti i casi dubbi nonché sulle
eventuali contestazioni esprimendo altresì il
proprio avviso, suggerimenti e proposte al
Consiglio direttivo in tutte le questioni che da
questo venissero proposte al suo esame. Per quanto
riguarda le iscrizioni dei cani nei libri
genealogici il Comitato ha funzioni deliberative.
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Art.
32 – Per le varie pratiche relative alle
denunce e alle iscrizioni dei cani nei libri
genealogici, nonché per quelle che riguardano
registrazioni di passaggi di proprietà, rilasci
di certificati, ecc., gli interessati dovranno
versare all’ENCI
un contributo, la cui misura
viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Tali
contributi debbono essere versati in anticipo,
allegati alle domande od inviati a mezzo vaglia
postale.
Ai soci individuali dell’ENCI
e agli iscritti
nei sodalizi associati all’ENCI
in qualità di Soci Collettivi verranno concesse
riduzioni, nelle misurata deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Le tariffe contributive stabilite dal Consiglio
Direttivo, e i relativi sconti, sono validi per
tutta Italia e non possono essere modificati da
chicchessia per alcuna ragione.
L’ENCI
riconoscerà direttamente e
periodicamente ai propri organi periferici,
delegati per il controllo delle iscrizioni, un
contributo su ogni cane iscritto nel LOI
e nel LIR
da persone residenti nella loro giurisdizione onde
rimborsare ad essi, almeno parzialmente, le spese
sostenute per gli accertamenti e per le indagini
svolte nonché per l’eventuale assistenza
concessa agli allevatori e ai proprietari
interessati. La misura di tali contributi è
deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le operazioni sottoposte al pagamento di un
contributo a favore dell’ENCI
sono le seguenti:
1)
iscrizione per cucciolata:
a)
denuncia di monta e di nascita (Mod. A);
b)
iscrizione dei cuccioli, con rilascio del
certificato di iscrizione (Mod. B).
2)
Iscrizione singola di cani al LOI
e al LIR
con rilascio del certificato d’iscrizione:
a)
per i cani importati dall’estero;
b)
per i cani da iscriversi al LIR
come
capostipiti.
3) Passaggi
di proprietà:
a)
Dichiarati nella denuncia di cucciolata;
b)
Indicati sul certificato d’iscrizione.
4)
Rilascio di Libretto delle Qualifiche.
5)
Rilascio del Libretto di Commissario di
Ring.
6)
Concessione di Affisso (vitalizio).
7)
Rilascio
di duplicati di certificati.
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